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Notizie dalla Liguria

Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

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Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

Barbara Cittadini e Gabriele Pelissero

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con circolare 1/3/2019, n.48610, ha esteso l’applicazione dell’iper ammortamento nel settore sanitario agli investimenti relativi a:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
- robot;
-sistemi automatizzati da laboratorio.

Si tratta, come ben sapete, di investimenti tutti riconducibili al concetto di “Sanità 4.0” e, quindi, per noi molto importanti. Quanto stabilito dal Mise assume, quindi, una particolare validità per la quale dobbiamo essere, particolarmente, orgogliosi. Ottenere questo risultato è stato reso possibile, anche, grazie alla preziosa sinergia d’azione con il gruppo Sanita di Assolombarda.
Il Ministero ha riconosciuto la validità delle argomentazioni che, nel corso dei lavori preparatori della legge di stabilità 2018, il Vicepresidente nazionale di AIOP aveva avuto modo di esporre in audizione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica (7/11/2017).
In particolare, tra le varie richieste, veniva posta l’attenzione sull’applicazione della supervalutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing (il cosiddetto iper ammortamento), così come disciplinata dall’art. 1, comma 9 e sgg. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, nonché dall’allegato A alla medesima legge, nel quale risultano elencate le categorie di beni strumentali per i quali è previsto l’accesso alla norma.
La richiesta era quella di includere, tra le categorie definite dall’Allegato A, le grandi apparecchiature sanitarie di diagnostica per immagini e diagnostica interventistica, di radioterapia e radiochirurgia, di medicina nucleare, di sistemi robotizzati.
Oggi queste nostre istanze sono state di fatto accolte.

In allegato, troverete i dettagli applicativi e gli aggiornamenti previsti dalla legge 30/12/2018, n.145 (legge di bilancio 2019, art.1, co.60), ai quali Vi invito a porre attenzione, grazie agli strumenti interpretativi del nostro consulente prof. Maurizio Leo, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dall’istituto.
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Notizie Aiop Nazionale

Rinnovo CCNL. AIOP, ARIS e le OO.SS in Conferenza delle Regioni

Roma, 19 febbraio 2020

Il 19 febbraio u.s., a Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si è svolto l’incontro con il Coordinatore e alcuni Rappresentanti della Commissione Salute della Conferenza, i Rappresentanti di Aiop e Aris, e le OO.SS. coinvolte nelle trattative per il rinnovo del CCNL del personale non medico delle strutture di diritto privato del SSN.

Violazione dei dati sanitari

Ordinanza del 23 gennaio 2020 del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con ordinanza del 23 gennaio 2020, ha sanzionato un’azienda ospedaliera universitaria per aver trattato dati personali in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero per non aver garantito «un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale».

Attività ispettive del Garante per la protezione dei dati

Deliberazione del 6 febbraio 2020

Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 6 febbraio 2020 [doc. web n. 9269607], ha stabilito che nel primo semestre 2020 l’attività ispettiva, nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di reclami e di segnalazioni, si concretizzerà in 80 accertamenti effettuati anche a mezzo della Guardia di Finanza.

Il licenziamento disciplinare e il ruolo del CCNL applicato in azienda

Cass. Sez. Lav. 3 dicembre 2019, n. 31529 e Cass. Sez. Lav. 5 dicembre 2019, n. 31839

Con le sentenze in commento, la Cassazione si è occupata del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle condotte che possono giustificare il licenziamento disciplinare, richiamando la nota distinzione tra “fatto materiale” o “fatto giuridico”.
Per ben comprendere le decisioni della Corte si deve ricordare che la Legge Fornero, in riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, aveva limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

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