Corte di Cassazione, sentenza n. 12174 del 08.05.2019
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sull’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/15, riaprendo l’annosa problematica del “fatto materiale” o “fatto giuridico” , che aveva diviso la giurisprudenza di merito e suscitato diverse interpretazioni in dottrina.
Ed invero, già la legge 92/12 (cd. Legge Fornero), modificando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, ovvero dei codici disciplinari applicabili”.
INPS e Ispettorato nazionale del lavoro
Con la circolare n.86/2019, l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo le nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile per il lavoro all’estero, il così detto modello A1. Il documento in oggetto utile per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile per il lavoratore che si trova a svolgere un’attività lavorativa in uno o più stati che applicano la regolamentazione comunitaria. L’Istituto con la presente circolare informa che a decorrere dal 1°settembre 2019 la domanda di rilascio del modello A1, deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale istituzionale. Si ribadisce, in conclusione, che alcune tipologie di lavoratore la domanda è esclusa dall’invio telematico: lavoratore autonomo distaccato, lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati, lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati, dipendente pubblico, dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati, lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004), personale di volo e di cabina e lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora.
I top manager degli ospedali che costituiscono le Reti Europee di Riferimento (ERN) si sono incontrati a Parigi in un meeting, organizzato dalla DG SANTE della Commissione europea, per rafforzare la collaborazione e sostenere l’ulteriore implementazione di tali reti di ospedali di eccellenza, istituite dalla Direttiva 2011/24/UE. L'obiettivo comune dei sistemi sanitari dell'UE è erogare un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente sostenibile, ma ciò si rivela particolarmente impegnativo nel caso di pazienti affetti da malattie rare o le cui patologie richiedono interventi complessi, a forte investimento tecnologico e di competenze e quindi una notevole concentrazione di risorse e competenze. A tale riguardo, va sottolineato che malattie rare, complesse o a bassa prevalenza influiscono sulla vita quotidiana di circa 30 milioni di cittadini dell’Unione.
A conclusione dell’attuale ciclo politico e legislativo dell’UE, il Parlamento europeo stila un bilancio della propria attività e dei risultati raggiunti in sanità, durante il suo mandato quinquennale, pubblicando lo studio "The benefit of EU action in health policy: The record to date".
Questo studio fornisce una panoramica non esaustiva sul valore aggiunto dell'azione dell'Unione europea nel settore della salute. Lo studio, richiesto dai coordinatori della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo, copre i benefici dell'azione dell'UE nei sei settori chiave seguenti: EU Health Programme, assistenza sanitaria transfrontaliera, regolamentazione dei prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prevenzione e vaccini. Lo studio fornisce una breve panoramica del quadro giuridico dell'UE, degli strumenti politici e delle best practice in ciascun settore.