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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale

Trattamento ai fini IVA prestazioni sanitarie cooperative sociali

Nota del Consulente tributario e fiscale della Sede nazionale AIOP, Maurizio Leo, sul trattamento ai fini IVA delle attività socio-assistenziali-sanitarie di una cooperativa sociale, consistenti in prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria, psicomotoria e logopedica a favore di cittadini (minori e adulti) con quadri di pluri-patologia, che necessitano di trattamenti complessi e multidisciplinari, rese in base ad apposita convenzione con il SSR.

Il licenziamento per giusta causa e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore

Tribunale di Roma: Decreto di rigetto n. 12721 del 7.2.2019 (G.I. Dott.ssa Bajardi)

La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di ben sette contestazioni disciplinari, valutata la condotta complessiva del dipendente, tecnico di radiologia, intimava a quest’ultimo il licenziamento per giusta causa.
Con ricorso, il lavoratore chiedeva al Giudice di dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogatogli, lamentandone il carattere ritorsivo e comunque l’assenza di giusta causa, e, per l’effetto, ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre risarcimento del danno.

Finanziamenti regionali alla ricerca e strutture accreditate

TAR Toscana, Sentenza 15 gennaio 2019, n. 77

La Regione può destinare risorse del fondo sanitario regionale obbligatoriamente ad aziende ed enti del servizio regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca, con preclusione delle strutture sanitarie private?
Il concorso tra strutture sanitarie pubbliche e private, chiariscono i giudici con la sentenza Tar Toscana n. 77/2019, è previsto dalla legge al fine di raggiungere l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, ma non ad altri fini la cui sussunzione nell'ambito degli obiettivi di carattere pubblicistico è rimessa alla valutazione delle Regioni interessate. Nessuna norma infatti prevede il loro necessario concorso alle attività di ricerca.


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