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Notizie dalla Liguria

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

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La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti. Gli interventi cardiochirurgici sono quindi diminuiti. Calcoliamo di aver avuto un saldo negativo di circa 6.000 interventi dal 2008 al 2013. Il numero dei centri cardiochirurgici attivi in questa momento è di circa 92 con un fabbisogno calcolato di circa 50.000 interventi. Come conseguenza di quanto è stato sopra descritto è cambiato il profilo dei pazienti che vengono sottoposti ad intervento: sono di più gli anziani con un numero maggiore di comorbidità di tipo medico e con patologie cardiache complesse, gli interventi combinati sono aumentati. In letteratura è dimostrato che le performance di un ospedale sono legate al numero di procedure eseguite ed è altrettanto vero che in un ospedale a volume di lavoro alto l’inapropriatezza è bassa. La bozza di decreto in esame prevede una soglia a 200 interventi/anno per il By-pass Aorto Coronarico ed una mortalità per intervento sia per By-pass Aorto Coronarico che su singola valvola inferiore al 4%. Se si applica questo livello di soglia, emerge chiaramente come solamente 16 ospedali raggiungono il livello richiesto,ospedali che garantiscono attualmente il 27% di tutta l’attività cardiochirurgica italiana. È evidente il drammatico tracollo che subirebbe la cardiochirurgia italiana. Sarebbero quindi esclusi alcuni ospedali prestigiosi per la cardiochirurgia e diversi centri che, pur non raggiungendo il target,hanno una mortalità inferiore alla media nazionale. Razionalizzare attività e risultati rappresentano una evidente necessità, creare dei limiti di questo tipo soprattutto per il solo numero di interventi di By-pass, non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza scientifica. Infatti, è il numero totale di procedure che crea esperienza e affidabilità. Pertanto, non ha senso parametrare come soglia minima per l’esistenza di un centro di cardiochirurgia l’effettuazione di almeno 200 interventi di By – pass. Se si vuole adottare un criterio quantitativo, tenuto conto delle caratteristiche del sistema cardiochirurgico italiano, il parametro di riferimento deve essere il numero totale degli interventi in circolazione extracorporea/anno, con un valore che potrebbe oscillare intorno ai 250 casi.



Presidente della SICCH, Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
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Notizie Aiop Nazionale

Trattamento ai fini IVA prestazioni sanitarie cooperative sociali

Nota del Consulente tributario e fiscale della Sede nazionale AIOP, Maurizio Leo, sul trattamento ai fini IVA delle attività socio-assistenziali-sanitarie di una cooperativa sociale, consistenti in prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria, psicomotoria e logopedica a favore di cittadini (minori e adulti) con quadri di pluri-patologia, che necessitano di trattamenti complessi e multidisciplinari, rese in base ad apposita convenzione con il SSR.

Il licenziamento per giusta causa e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore

Tribunale di Roma: Decreto di rigetto n. 12721 del 7.2.2019 (G.I. Dott.ssa Bajardi)

La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di ben sette contestazioni disciplinari, valutata la condotta complessiva del dipendente, tecnico di radiologia, intimava a quest’ultimo il licenziamento per giusta causa.
Con ricorso, il lavoratore chiedeva al Giudice di dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogatogli, lamentandone il carattere ritorsivo e comunque l’assenza di giusta causa, e, per l’effetto, ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre risarcimento del danno.

Finanziamenti regionali alla ricerca e strutture accreditate

TAR Toscana, Sentenza 15 gennaio 2019, n. 77

La Regione può destinare risorse del fondo sanitario regionale obbligatoriamente ad aziende ed enti del servizio regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca, con preclusione delle strutture sanitarie private?
Il concorso tra strutture sanitarie pubbliche e private, chiariscono i giudici con la sentenza Tar Toscana n. 77/2019, è previsto dalla legge al fine di raggiungere l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, ma non ad altri fini la cui sussunzione nell'ambito degli obiettivi di carattere pubblicistico è rimessa alla valutazione delle Regioni interessate. Nessuna norma infatti prevede il loro necessario concorso alle attività di ricerca.


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