Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11999 del 16 maggio 2018
La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sulla vexata quaestio delle registrazioni effettuate dai dipendenti sul luogo di lavoro. L’ordinanza muove dal ricorso presentato da un lavoratore innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Chieti, con cui instava per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli per aver effettuato un’occulta registrazione di una conversazione telefonica tra il superiore gerarchico ed altro dipendente, nonché di una riunione aziendale, con successivo utilizzo al fine di sporgere querela per presunto mobbing.
Portare i sistemi sanitari europei nel 21° secolo
Molte delle sfide sanitarie dei Paesi dell’Unione possono essere affrontate attraverso iniziative europee. Se è vero, infatti, che la sanità è competenza degli Stati membri è altrettanto vero che nell’articolo 168 del Trattato di Lisbona si stabilisce che l’azione dell’Ue deve essere di complemento alla politiche nazionali, al fine di migliorare la tutela della salute.
INPS
Con la circolare n.15/2019 l’INPS fornisce le istruzioni in merito all’APE sociale. Nello specifico, recependo le novità introdotte con il decreto-legge n.4/2019, è previsto un posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione, al 31 dicembre 2019. L’INPS chiarisce che dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto, potranno presentare la domanda di riconoscimento i soggetti che nel corso dell’anno 2019 maturano i requisiti previsti dalla normativa. Vista la proroga sarà diritto anche di coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato domanda di effettuare la richiesta. Nella circolare sono poi riepilogati i modelli di domanda e le istruzioni applicative. Si ricorda che i soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre 2019.
Le prime applicazioni dei giudici di merito della Sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale.
Il presente articolo è finalizzato ad offrire un quadro sull’indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui intervenga una declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato. Sul tema, in primo luogo, dispone il Jobs act, così come modificato dalla l. 96/2018 (legge di conversione del decreto dignità) che, in presenza di licenziamento illegittimo, salvo casi estremamente residuali di applicazione della reintegra, condannava il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria in misura fissa e predeterminata pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, partendo da un minimo di 6 (sei) e fino ad un massimo di 36 (trentasei) mensilità.