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Notizie dalla Liguria

Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

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Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

Barbara Cittadini e Gabriele Pelissero

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con circolare 1/3/2019, n.48610, ha esteso l’applicazione dell’iper ammortamento nel settore sanitario agli investimenti relativi a:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
- robot;
-sistemi automatizzati da laboratorio.

Si tratta, come ben sapete, di investimenti tutti riconducibili al concetto di “Sanità 4.0” e, quindi, per noi molto importanti. Quanto stabilito dal Mise assume, quindi, una particolare validità per la quale dobbiamo essere, particolarmente, orgogliosi. Ottenere questo risultato è stato reso possibile, anche, grazie alla preziosa sinergia d’azione con il gruppo Sanita di Assolombarda.
Il Ministero ha riconosciuto la validità delle argomentazioni che, nel corso dei lavori preparatori della legge di stabilità 2018, il Vicepresidente nazionale di AIOP aveva avuto modo di esporre in audizione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica (7/11/2017).
In particolare, tra le varie richieste, veniva posta l’attenzione sull’applicazione della supervalutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing (il cosiddetto iper ammortamento), così come disciplinata dall’art. 1, comma 9 e sgg. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, nonché dall’allegato A alla medesima legge, nel quale risultano elencate le categorie di beni strumentali per i quali è previsto l’accesso alla norma.
La richiesta era quella di includere, tra le categorie definite dall’Allegato A, le grandi apparecchiature sanitarie di diagnostica per immagini e diagnostica interventistica, di radioterapia e radiochirurgia, di medicina nucleare, di sistemi robotizzati.
Oggi queste nostre istanze sono state di fatto accolte.

In allegato, troverete i dettagli applicativi e gli aggiornamenti previsti dalla legge 30/12/2018, n.145 (legge di bilancio 2019, art.1, co.60), ai quali Vi invito a porre attenzione, grazie agli strumenti interpretativi del nostro consulente prof. Maurizio Leo, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dall’istituto.
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Cittadini: “Occorre che le Istituzioni assumano piena consapevolezza che hanno il dovere di garantire l’assistenza a tutti”

La Nota di aggiornamento del Def, pubblicata recentemente, pone nuovamente in evidenza l’andamento della spesa sanitaria che, ancorché registri un lieve incremento in termini assoluti, non tranquillizza certo gli italiani. Si passa, infatti, dai 115,818 miliardi previsti per il 2018 dall'ultimo Def licenziato dal Governo Gentiloni, ai 116,331 miliardi indicati nella Nota di aggiornamento diffusa in questi giorni. Questo importo non è, però, sufficiente a preservare a e custodire il sistema universalistico e solidaristico, che è proprio del nostro ordinamento.
Di fronte ai numeri, occorre fare due ordini di ragionamenti: il primo più ampio, che guardi all’andamento del Paese, il secondo più analitico, che abbia attenzione alle peculiarità dell’assistenza sanitaria.

Il “tempo tuta”

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22382 del 13.09.2018

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale tracciato dalla pronuncia n. 2837/2014 e recentemente ripreso dalle nn. 7738/2018 e 9417/2018, ha ribadito il principio in base al quale il “tempo tuta” deve essere retribuito esclusivamente quando è il datore di lavoro a stabilire luogo e tempo della vestizione.

Antitrust. Nuove Linee Guida alla compliance

Dall'AGCM le indicazioni per le imprese

In data 25 settembre 2018, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato le Linee Guida sulla compliance antitrust, volte a fornire alle imprese un orientamento circa: i) la definizione del contenuto del programma di compliance; ii) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell’eventuale attenuante; e iii) i criteri che l’Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante.

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