La valutazione delle tecnologie sanitarie innovative nell'Ue costituisce un tema di fondamentale importanza sia per gli erogatori dei servizi, sia per i pazienti. Ora la Commissione, come annunciato in un suo comunicato stampa, propone di rafforzare la cooperazione tra Stati membri in questo ambito presentando una propria proposta normativa in materia. La prima motivazione alla base di tale decisione è promuovere una maggiore trasparenza, per garantire ai pazienti informazioni sul valore clinico aggiunto delle nuove tecnologie e poteri più ampi di accesso a quelle che potrebbero recare loro beneficio, rendendole più rapidamente disponibili. Un processo di valutazione e coordinamento centralizzato, inoltre, consentirà alle autorità nazionali di formulare politiche per i propri sistemi sanitari sulla base di evidenze più solide ed aprirà ai produttori l’opportunità di non doversi adeguare a molteplici e differenti procedure nazionali.
Prosegue il percorso per il recepimento della Direttiva UE 2016/1214
La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo al documento contenente lo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2016/1214 della Commissione del 25 luglio recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali», che modifica le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
Linee guida per gli operatori dei Pronto Soccorso
Il 30 gennaio scorso è stato pubblicato sulla G.U. n. 24, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 contenente «Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza», con la denominazione di «Percorso per le donne che subiscono violenza».
Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018
Nella interessante sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare una pronuncia della Corte d’Appello di Milano con cui era stata confermata la condanna di un datore di lavoro al pagamento di premi previsti da accordi collettivi aziendali, in cui era previsto il rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da manifestarsi entro l’ultimo giorno di gennaio. La Corte aveva infatti ritenuto irrilevante la disdetta posta in essere da datore di lavoro sia in forma orale che scritta, quest’ultima perché tardiva. L’azienda, nello specifico, aveva dapprima dato disdetta in forma orale in data 27 gennaio, in occasione di un incontro con le organizzazioni sindacali, e poi con una lettera datata 29 gennaio, ma pervenuta alla controparte il successivo 3 febbraio, quindi tardivamente.