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Notizie dalla Liguria

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

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Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.

1. Dr. Miraglia, dopo molti anni si è ricomposta l'area datoriale AIOP-ARIS per il rinnovo del CCNL del personale medico dipendente e del CCNL del personale dipendente. Qual è il significato di questa ricomposizione?

Sì, è davvero un fatto nuovo. Dopo anni di rottura nella condivisione nel modo di affrontare il tema delle trattative sindacali, finalmente in queste settimane, si é ricomposta l’"unità". Si deve ai due Presidenti, Gabriele Pelissero e Virginio Bebber dell'Aris, se sono state superate le incomprensioni passate e se si é ripreso il cammino insieme. Chiarito che, "se si inizia un cammino insieme lo si deve anche concludere insieme”, senza fughe in avanti, ci si é trovati subito d'accordo sul metodo e sulle prospettive. Dopo l'incontro chiarificatore tra i Presidenti e i Capi delegazione abbiamo anche riunito le rispettive delegazioni (AIOP e Aris) ed abbiamo avviato i primi incontri con le controparti sindacali, (CGIL CISL UIL e CIMOP). Gli incontri sono stati ben articolati e considerati positivi.

2. Quali sono i principali aspetti innovativi che si profilano per il rinnovo del CCNL del personale medico?
La vera novità è quella di qualificare tutti i medici come “dirigenti”, con le conseguenti novità che ne derivano in fatto di durata degli incarichi, di indennità, di scioglimento del rapporto di lavoro. È una trasformazione del rapporto di lavoro molto importante, che influenzerà certamente tutti gli istituti contrattuali. Il rapporto con la CIMOP è molto collaborativo e ci auguriamo tutti che si possa arrivare ad un ottimo rinnovo contrattuale.

3. C'è la possibilità di giungere ad un accordo con CIMOP per il personale medico a rapporto libero-professionale?
Abbiamo da subito prospettato alla CIMOP la volontà di pervenire anche ad un rinnovo dell'Accordo libero-professionale. La CIMOP questa volta, si è dichiarata disponibile ad accettare la nostra richiesta. Ha solo chiesto di concludere prima il rinnovo del CCNL. Si tratta perciò di un rinvio, ma poi si arriverà ad un accordo anche per i libero-professionisti.

4. Quali novità si attendono per il rinnovo del CCNL del personale dipendente?
Non é facile rispondere a questa domanda. Le OO.SS. hanno ipotizzato una piattaforma contrattuale molto onerosa sul piano economico e normativamente inaccettabile. Noi siamo per una snellezza organizzativa ed una flessibilità che garantisca l'affermarsi del nostro modello gestionale, molto diverso, per fortuna dei nostri pazienti, da quello dell'Ospedalita Pubblica. Ne va della stessa sopravvivenza delle nostre case di cura. Il mondo cambia e sembra che le OOSS non se ne accorgano, ma sulla parte normativa, cercheremo di far rispettare le nostre ragioni.

5. Ci sono novità sul rinnovo del CCNL AIOP Rsa?

Anche per le RSA si arriverà ad un rinnovo. Abbiamo offerto a CGIL CISL UIL la possibilità di essere coinvolte in tale rinnovo. Sono d'accordo. Ma sarà un rinnovo del contratto AIOP-RSA, partendo da "quella" normativa e da "quei" valori tabellari stabiliti nel CCNL AIOP-RSA del 2012.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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