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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

L'attenzione dell'Autorità privacy puntata sui dati sanitari e dispositivi medici

Le novità della newsletter del 28 febbraio 2018

Il 1° febbraio 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato i contenuti del piano ispettivo per il primo semestre 2018 (doc. web n. 7810451), deliberando che l'attività ispettiva dei prossimi mesi, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, si concentrerà innanzitutto sui trattamenti di dati effettuati dalle Asl e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca.
Le priorità fissate con il piano ispettivo sono state rese note dal Garante con la newsletter del 28 febbraio scorso, con cui è stato divulgato anche il bilancio dell’attività ispettiva svolta nel 2017 che ha registrato un forte incremento. 0 mila euro (con circa 3 milioni e 800 mila euro di sanzioni già riscosse dall'erario). Nel resoconto dell’Autorità si ricorda anche che tra i destinatari di accertamento, molto numerosi sono stati i centri odontoiatrici e le imprese private che hanno fatto uso di sistemi di geolocalizzazione dei dipendenti. Particolare attenzione è stata poi dedicata all'attività di verifica sulla gestione del dossier sanitario da parte di Asl e Aziende ospedaliere e altri enti sanitari pubblici.
La newsletter del Garante ha anche dato notizia di un importante provvedimento con il quale si è ritenuto adeguato l’uso da parte di una struttura di assistenza geriatrica, di dispositivi sanitari indossabili per consentire al personale sanitario di controllare, anche a distanza, i pazienti totalmente non autosufficienti (doc. web n. 7810766).

Rifiuti. Spetta al Ministero e non alle Regioni qualificare i materiali "non riciclabili"

Consiglio di Stato, sentenza n. 1129 del 28 febbraio 2018

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1129 del 28 febbraio 2018 ha riconosciuto che spetta al Ministero dell’ambiente e non alle Regioni, il potere di individuare, ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive europee, le ulteriori “tipologie” di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di un analisi caso per caso.

Cosa occorre sapere sulla protezione dei dati personali

Il regime sanzionatorio ed il risarcimento del danno

La Sede nazionale Aiop in collaborazione con lo studio legale Stefanelli&Stefanelli di Bologna, dà il via ad un progetto di approfondimento settimanale sul nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Il Regolamento troverà piena applicazione nel maggio 2018, sostituendo la Direttiva 95/46/UE (prima di questa data continueranno ad applicarsi la direttiva e le leggi nazionali che implementano la stessa negli Stati membri).
Diversamente dalla precedente disciplina europea, il Regolamento non necessita di atti nazionali attuativi: ciò vuol dire che il quadro legislativo che dovrà essere rispettato è già chiaro e completo sin da oggi.


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