Search
× Search

Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

36957

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Previous Article Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo
Next Article Si apre il confronto con il nuovo Governo

Documents to download

Notizie Aiop Nazionale

Legge Gelli e colpa medica. I margini di applicabilità in ambito penale

La Cassazione reintroduce la colpa lieve (sentenza S.U. n. 29 del 21/12/2017)

Le Sezioni Unite Penali sono state chiamate ad esprimersi sul seguente punto: "quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di 'non punibilità’ prevista dall'art. 590-sexies c. p., introdotta dalla L. 8 marzo 2017, n. 24”.
Per rispondere a tale quesito, con la sentenza n. 29 del 21 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ritiene necessario circoscrivere il grado della colpa che, per la sua limitata entità, si renda compatibile con l’esenzione di responsabilità penale del sanitario: viene così reintrodotta la colpa lieve che viene considerata sottesa alla formulazione del nuovo art. 590-sexies c.p.

L'internazionalizzazione della sanità

22 marzo 2018

La Bocconi Alumni Association, giovedì 22 marzo, di cui il nostro associato Massimo Fiorella dell'Aiop Giovani Lazio - Nomentana Hospital - fa parte, ha organizzato una visita guidata dell'Ospedale religioso classificato Sacra Famiglia di Erba del Fatebenefratelli e, a seguire, il convegno dal titolo "L'internazionalizzazione della sanità".

I sei ciechi e l’elefante

La gestione del rischio

Per una efficace gestione del rischio clinico è indispensabile una visione d’insieme della rischiosità della struttura sanitaria, ottenibile solo attingendo a molteplici fonti informative. E’ questo secondo il Dr. Kaveh Shojani , Direttore del Centre for Patient Safety dell’Università di Toronto, l’insegnamento che può essere tratto - almeno nell’ambito delle organizzazioni sanitarie - dell’antichissima parabola indiana dei sei ciechi e l’elefante.

I vantaggi di RetIndustria per gli associati Aiop

La Sede nazionale Aiop, in qualità di aderente a Confindustria, ormai da diversi anni ha in essere una collaborazione con Retindustria, società che ne gestisce le convenzioni nazionali. Lo scorso 16 febbraio a Verona, in occasione delle Assise Generali di Confindustria, i partner RetIndustria si sono presentati con un proprio desk informativo alle Associazioni e agli imprenditori presenti. Si tratta di oltre 30 aziende, complementari alle aziende sponsor Aiop, a cui tutti gli associati possono rivolgersi per migliorare il proprio business con decine di offerte dedicate ed esclusive nei principali settori di attività.

RSS
First613614615616618620621622Last

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top