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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Scuola di Rete 2018

Bologna, 2 ottobre

Riprendono gli incontri della Scuola di Rete Aiop che si terrà il prossimo 2 ottobre a Bologna, presso l'Hotel NH De La Gare. Il Corso è destinato ai funzionari e responsabili delle Sedi regionali, ma anche ai Presidenti delle Sedi regionali Aiop, in particolar modo quelli delle Sedi regionali non strutturate, prive quindi di collaboratori dedicati.
L'incontro sarà come sempre un’occasione formativa, ma anche per rinsaldare i nostri vincoli associativi e di forte amicizia e collaborazione.
I contenuti del programma di questa edizione sono molto operativi, incentrati sulla implementazione del sistema privacy nelle Sedi regionali dell’Associazione, sulle nuove procedure per la fatturazione elettronica, sull’organizzazione del nuovo Centro studi della Sede nazionale, e su altri aspetti pratici del nostro lavoro, come la predisposizione dei bilanci secondo il modello nazionale e l’utilizzo di Google Forms per l’organizzazione di eventi associativi regionali.

Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla chiusura del reparto cui era adibito, poiché la società, dopo il recesso, era ricorsa per tempi limitati a lavoratori interinali e a termine, in violazione, a detta dell'ex dipendente, dell'obbligo di repêchage.

Responsabilità medica a fronte di complicanze e cartella clinica lacunosa

Tribunale di Como, sentenza del 23 aprile 2018

Il Tribunale di Como, nel giudizio deciso con la sentenza del 23 aprile scorso, è stato investito della richiesta risarcitoria formulata da una donna che, dopo aver subito un intervenuto chirurgico a un arto inferiore, presentava una ridotta capacità motoria ricollegabile, secondo la paziente, all'operazione eseguita in regime di day hospital presso una struttura sanitaria. Nonostante i possibili sintomi di complicanze manifestatisi immediatamente dopo il trattamento terapeutico, il personale medico non si era attivato finquando, pochi giorni dopo le dimissioni la situazione si aggravava e portava alla paralisi dell'arto.
Il giudice di merito, conformemente alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto, da un lato, che le complicanze di un intervento chirurgico di routine sono presuntivamente addebitate al personale sanitario che ha prestato la propria opera professionale, e dall'altro, che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente.


Privacy. Il D. lgs.101/2018 e i dati sanitari

Le novità introdotte dal legislatore nazionale dopo il GDPR

Il D. lgs. n. 101/2018 - di seguito ‘Decreto’ - (recante le disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in tema di privacy al Regolamento europeo n. 679/2016) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 ed entra in vigore il 19 settembre.
La tecnica utilizzata è stata quella di novellare il D. lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) attraverso integrazioni ed abrogazioni.
Il Decreto, all’ art. 1, ha riconosciuto la centralità in materia di protezione dei dati del GDPR, né poteva fare diversamente. Per cui, al momento attuale, la disciplina del trattamento e della protezione dei dati è affidata sia al GDPR che al Codice privacy corretto dal Decreto 101/18 (art. 2).
L'approfondimento analizza, sia pur in maniera sommaria, quali parti del Decreto interessano, tra gli altri, i dati sanitari.


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