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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Biomaterials and novel technologies for healthcare

Frascati (Roma), 8-11 ottobre 2018

La 2a Conferenza Internazionale BioMaH “Biomaterials and Novel technologies for Healthcare” si terrà a Frascati (Roma) dall'8 all'11 ottobre 2018.
Prevede keynotes di importanti esperti del settore biomedicale. La seconda edizione è stata pensata per facilitare la comunicazione tra medici, scienziati e professionisti, per condividere le loro esigenze e discutere la loro ricerca e le possibili soluzioni, in un'atmosfera internazionale, con keynote e presentazioni oral e poster.
Al centro del confronto: i modelli 3D per la ricerca sul tumore, il sistema cardiovascolare, l'odontoiatria, l'apparato musculoscheletrico/ortopedia, l'oftalmologia, le tecnologie basate sulla spettroscopia per uso clinico e la traslazione delle scoperte dei biomateriali nell'uso clinico.

Linee guida per la revisione delle reti cliniche

Accordo ai sensi del punto 8.1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 70/2015

Il 24 gennaio scorso, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Accordo sul documento contenente le "Linee guida per la revisione delle reti cliniche - Le reti tempo dipendenti".
Il documento è stato adottato ai sensi del punto 8.1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 70/2015 che prevede che "all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale" con specifico riferimento, tra l'altro, alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita.

Consenso informato. Il paziente deve provare il nesso causale

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2369 del 31 gennaio 2018

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 2369/2018 ha avuto modo di pronunciarsi su un caso di responsabilità medica per difetto del consenso informato.
La vicenda trae origine da un parto a cui si rendeva necessario operare tramite taglio cesareo che si concludeva in maniera positiva.
La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il consenso informato è inderogabile e non può prestarsi per via tacita o presuntiva. Allo stesso tempo ha dichiarato che il paziente ha l’onere di provare, anche per via presuntiva, che a seguito di informazione circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze non avrebbe prestato il proprio consenso.


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