Search
× Search

Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

52311

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Previous Article Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo
Next Article Si apre il confronto con il nuovo Governo

Documents to download

Notizie Aiop Nazionale


Gli sprechi nella spesa sanitaria

Rapporto Ocse "Tackling wasteful spending on health"

L’inefficienza della spesa sanitaria, uno dei maggiori problemi da risolvere per continuare a garantire la sostenibilità dei Sistemi sanitari, è stata analizzata dall’Ocse nel rapporto “Tackling wasteful spending on health”. I dati generali, riferiti ai Paesi membri della stessa Ocse, pubblicati nella sintesi della ricerca sono fin troppo rilevanti: un paziente su dieci riceve un danno evitabile sul luogo di cura, più del 10% della spesa sanitaria è destinata a correggere errori medici evitabili o infezioni ospedaliere. Tra l'altro, alcuni Paesi, tra cui l’Italia, riportano almeno una visita inappropriata su cinque nei servizi di urgenza, il costo dell’apparato amministrativo non presenta spesso una correlazione giustificata con le performance del sistema. Tutto questo senza considerare che in media il 6% della spesa sanitaria è ascrivibile non solo ad errori, ma anche a frodi e corruzione.

La polizza di responsabilità civile per colpa grave per gli esercenti la professione sanitaria

Ecclesia GEAS Sanità e i Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità soprattutto in tema di costi.

Con l’entrata in vigore della Legge 24/2017 Gelli-Bianco il 1° aprile 2017, nonostante ad oggi si è ancora in attesa della sua piena attuazione, mancando ancora i tre decreti attuativi legati alla sfera assicurativa, non è prevista alcuna normativa secondaria per gli obblighi di cui all’art. 10, comma terzo che dispone: “al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (ndr Azione di Rivalsa) e all'articolo 12, comma 3, (ndr Surroga ex art. 1916) ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Siglato l'accordo interconfederale di indirizzo sulla contrattazione collettiva

9 marzo 2018

Il 9 marzo Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo programmatico avente ad oggetto “Contenuti ed indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva”, con l’obiettivo di introdurre un nuovo modello di contrattazione volto ad offrire strumenti di gestione dei rapporti sindacali in grado di rispondere alle esigenze di cambiamento correlate allo sviluppo tecnologico e produttivo delle imprese.

RSS
First647648649650652654655656Last

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top