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Gestione Assegno di inclusione e supporto formazione lavoro, regime fiscale lavoratori impatriati
Commentiamo il messaggio INPS sulle novità introdotte dalla legge di bilancio in materia di Assegno di inclusione e supporto formazione lavoro e la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale per lavoratori rimpatriati.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Con il messaggio n.595/2025 l’INPS chiarisce le novità normative in materia di Assegno di Inclusione e Supporto alla formazione lavoro. Riprendendo le novità introdotte dalla c.d. legge di Bilancio 2025, l’INPS chiarisce le modalità di accesso al beneficio e calcolo dell’importo, nonché la proroga della misura. Nel messaggio sono quindi fornite le indicazioni per il calcolo delle soglie di reddito da considerare per accedere al beneficio e le modalità di gestione della proroga di ulteriori dodici mesi dell’indennità di partecipazione relativamente al contributo di Supporto alla formazione lavoro.
Con la risposta n.22/2025 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sull’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero e nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla possibilità di estendere il periodo minimo di permanenza all’estero da tre anni fino a sette anni, prerequisito per accedere al regime agevolato per i c.d. lavoratori impatriati. Il regime prevede una tassazione agevolata dei redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti in Italia, entro un limite annuo di 600.000 euro. La base imponibile è ridotta al 40% in caso di trasferimento in Italia con figli minori o nascita/adozione di figli durante il periodo di fruizione del regime.