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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente
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Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente

Sentenza n. 14371 8.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ricondotto l’appalto caratterizzato da prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto all’utilizzo di beni strumentali (c.d. labour intensive) all’illecita interposizione di manodopera sulla scorta “della sproporzione tra le opere per contratto dovute e i mezzi realmente a disposizione dell’appaltatore….”.
Solo nel 2019, con l’art. 4 della legge n. 157, gli appalti labour intensive hanno trovato un riconoscimento legislativo, definendoli la norma come “caratterizzati da rilevante utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
In tale contesto, si inserisce la sentenza oggi in commento che muove dal ricorso in Cassazione depositato da un lavoratore che instava per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società che ne utilizzava le prestazioni in seno ad un appalto, benché questo fosse stato formalmente inquadrato alle dipendenze di altre società dal maggio 2001 sino al febbraio 2009.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, avevano già respinto le domande del lavoratore, ritenendo che dall’istruttoria fosse emersa la genuinità del contratto di appalto, sulla scorta del principio secondo cui il conferimento di mezzi da parte della società committente rende l’appalto illecito, solo ove questo “sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell'appaltatore”.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ribadito che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.
Di tal che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando l’apporto dell’appaltatore sia del tutto marginale.
Nel caso in parola, la Corte ha rilevato come l’impresa appaltatrice apportasse know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto e, pertanto, ha confermato la precedente decisione e, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.
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