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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente
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Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente

Sentenza n. 14371 8.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ricondotto l’appalto caratterizzato da prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto all’utilizzo di beni strumentali (c.d. labour intensive) all’illecita interposizione di manodopera sulla scorta “della sproporzione tra le opere per contratto dovute e i mezzi realmente a disposizione dell’appaltatore….”.
Solo nel 2019, con l’art. 4 della legge n. 157, gli appalti labour intensive hanno trovato un riconoscimento legislativo, definendoli la norma come “caratterizzati da rilevante utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
In tale contesto, si inserisce la sentenza oggi in commento che muove dal ricorso in Cassazione depositato da un lavoratore che instava per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società che ne utilizzava le prestazioni in seno ad un appalto, benché questo fosse stato formalmente inquadrato alle dipendenze di altre società dal maggio 2001 sino al febbraio 2009.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, avevano già respinto le domande del lavoratore, ritenendo che dall’istruttoria fosse emersa la genuinità del contratto di appalto, sulla scorta del principio secondo cui il conferimento di mezzi da parte della società committente rende l’appalto illecito, solo ove questo “sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell'appaltatore”.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ribadito che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.
Di tal che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando l’apporto dell’appaltatore sia del tutto marginale.
Nel caso in parola, la Corte ha rilevato come l’impresa appaltatrice apportasse know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto e, pertanto, ha confermato la precedente decisione e, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.
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