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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente
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Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente

Sentenza n. 14371 8.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ricondotto l’appalto caratterizzato da prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto all’utilizzo di beni strumentali (c.d. labour intensive) all’illecita interposizione di manodopera sulla scorta “della sproporzione tra le opere per contratto dovute e i mezzi realmente a disposizione dell’appaltatore….”.
Solo nel 2019, con l’art. 4 della legge n. 157, gli appalti labour intensive hanno trovato un riconoscimento legislativo, definendoli la norma come “caratterizzati da rilevante utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
In tale contesto, si inserisce la sentenza oggi in commento che muove dal ricorso in Cassazione depositato da un lavoratore che instava per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società che ne utilizzava le prestazioni in seno ad un appalto, benché questo fosse stato formalmente inquadrato alle dipendenze di altre società dal maggio 2001 sino al febbraio 2009.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, avevano già respinto le domande del lavoratore, ritenendo che dall’istruttoria fosse emersa la genuinità del contratto di appalto, sulla scorta del principio secondo cui il conferimento di mezzi da parte della società committente rende l’appalto illecito, solo ove questo “sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell'appaltatore”.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ribadito che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.
Di tal che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando l’apporto dell’appaltatore sia del tutto marginale.
Nel caso in parola, la Corte ha rilevato come l’impresa appaltatrice apportasse know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto e, pertanto, ha confermato la precedente decisione e, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.
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