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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile
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Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile

Circolare N. 1 /E del 12.20.2020 dell’Agenzia dell’entrate

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, con Decreto Legge n. 124 del 2019 così come convertito dalla Legge n. 157 del 2019 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il legislatore, con l’art. 4, è intervenuto apportando rilevanti modifiche ai rapporti tra aziende negli appalti labour intensive con un valore superiore a € 200.000,00 ad anno solare, prevedendo che il committente, in caso di omesso controllo e/o mancata segnalazione di un inadempimento dell’appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, risponda in solido con quest’ultimo per sanzioni relative al mancato o parziale versamento delle ritenute fiscali dei suoi dipendenti.
In virtù della predetta norma l’appaltatore è tenuto a fornire al committente, entro 5 giorni dal versamento:
a) copia delle deleghe;
b) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
c) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
d) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 
e) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Con la Circolare in commento l’Agenzia delle Entrate è intervenuta cercando di chiarire alcune circostanze relative al predetto art. 4. In primo luogo, l’Ente si è soffermato sull’ambito di applicazione della novella legislativa, evidenziando come risultino esclusi i condomini, in quanto non possono “detenere in qualunque forma i beni strumentali” e gli enti non commerciali (pubblici e privati). Sono altresì esclusi i contratti che hanno per oggetto attività professionali e i contratti di somministrazione lavoro, mentre rientrano “tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro”.
Inoltre, avendo il legislatore previsto per l’appaltatore la possibilità di esenzione da tali obblighi, richiedendo all’agenzia un apposito documento rilasciato con validità di 4 mesi (Documento Unico di Regolarità Fiscale - DURF), l’Ente ha precisato i requisiti richiesti.
Come già chiarito dall’Agenzia con la risoluzione 108/2019, tale certificazione potrà infatti essere rilasciata alle aziende che dimostrino, in buona sostanza, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di non avere procedure in corso affidate agli agenti della riscossione relativi alle imposte ritenute e/o contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000.
Una precisazione importante riguarda l’entità del controllo necessario da parte della Committenza, a cui sarà richiesto di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, “che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua” e che ci sia “l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente”. Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, “il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle”.
Infine, il chiarimento più interessante si legge nell’ultimo periodo della Circolare con cui l’Agenzia ha disposto che “Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti”.
In altre parole, l’Agenzia ha, nella sostanza, messo in stand-by il nuovo impianto sanzionatorio sino al 30 aprile 2020, con l’effetto che i committenti saranno ritenuti responsabili per omesso controllo a partire dal mese di maggio.

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