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Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
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Notizie Aiop Nazionale

Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile
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Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile

Circolare N. 1 /E del 12.20.2020 dell’Agenzia dell’entrate

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, con Decreto Legge n. 124 del 2019 così come convertito dalla Legge n. 157 del 2019 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il legislatore, con l’art. 4, è intervenuto apportando rilevanti modifiche ai rapporti tra aziende negli appalti labour intensive con un valore superiore a € 200.000,00 ad anno solare, prevedendo che il committente, in caso di omesso controllo e/o mancata segnalazione di un inadempimento dell’appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, risponda in solido con quest’ultimo per sanzioni relative al mancato o parziale versamento delle ritenute fiscali dei suoi dipendenti.
In virtù della predetta norma l’appaltatore è tenuto a fornire al committente, entro 5 giorni dal versamento:
a) copia delle deleghe;
b) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
c) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
d) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 
e) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Con la Circolare in commento l’Agenzia delle Entrate è intervenuta cercando di chiarire alcune circostanze relative al predetto art. 4. In primo luogo, l’Ente si è soffermato sull’ambito di applicazione della novella legislativa, evidenziando come risultino esclusi i condomini, in quanto non possono “detenere in qualunque forma i beni strumentali” e gli enti non commerciali (pubblici e privati). Sono altresì esclusi i contratti che hanno per oggetto attività professionali e i contratti di somministrazione lavoro, mentre rientrano “tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro”.
Inoltre, avendo il legislatore previsto per l’appaltatore la possibilità di esenzione da tali obblighi, richiedendo all’agenzia un apposito documento rilasciato con validità di 4 mesi (Documento Unico di Regolarità Fiscale - DURF), l’Ente ha precisato i requisiti richiesti.
Come già chiarito dall’Agenzia con la risoluzione 108/2019, tale certificazione potrà infatti essere rilasciata alle aziende che dimostrino, in buona sostanza, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di non avere procedure in corso affidate agli agenti della riscossione relativi alle imposte ritenute e/o contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000.
Una precisazione importante riguarda l’entità del controllo necessario da parte della Committenza, a cui sarà richiesto di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, “che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua” e che ci sia “l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente”. Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, “il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle”.
Infine, il chiarimento più interessante si legge nell’ultimo periodo della Circolare con cui l’Agenzia ha disposto che “Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti”.
In altre parole, l’Agenzia ha, nella sostanza, messo in stand-by il nuovo impianto sanzionatorio sino al 30 aprile 2020, con l’effetto che i committenti saranno ritenuti responsabili per omesso controllo a partire dal mese di maggio.

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