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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile
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Ritenute fiscali. Sospese le sanzioni fino al 30 aprile

Circolare N. 1 /E del 12.20.2020 dell’Agenzia dell’entrate

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, con Decreto Legge n. 124 del 2019 così come convertito dalla Legge n. 157 del 2019 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il legislatore, con l’art. 4, è intervenuto apportando rilevanti modifiche ai rapporti tra aziende negli appalti labour intensive con un valore superiore a € 200.000,00 ad anno solare, prevedendo che il committente, in caso di omesso controllo e/o mancata segnalazione di un inadempimento dell’appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, risponda in solido con quest’ultimo per sanzioni relative al mancato o parziale versamento delle ritenute fiscali dei suoi dipendenti.
In virtù della predetta norma l’appaltatore è tenuto a fornire al committente, entro 5 giorni dal versamento:
a) copia delle deleghe;
b) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
c) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
d) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 
e) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Con la Circolare in commento l’Agenzia delle Entrate è intervenuta cercando di chiarire alcune circostanze relative al predetto art. 4. In primo luogo, l’Ente si è soffermato sull’ambito di applicazione della novella legislativa, evidenziando come risultino esclusi i condomini, in quanto non possono “detenere in qualunque forma i beni strumentali” e gli enti non commerciali (pubblici e privati). Sono altresì esclusi i contratti che hanno per oggetto attività professionali e i contratti di somministrazione lavoro, mentre rientrano “tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro”.
Inoltre, avendo il legislatore previsto per l’appaltatore la possibilità di esenzione da tali obblighi, richiedendo all’agenzia un apposito documento rilasciato con validità di 4 mesi (Documento Unico di Regolarità Fiscale - DURF), l’Ente ha precisato i requisiti richiesti.
Come già chiarito dall’Agenzia con la risoluzione 108/2019, tale certificazione potrà infatti essere rilasciata alle aziende che dimostrino, in buona sostanza, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di non avere procedure in corso affidate agli agenti della riscossione relativi alle imposte ritenute e/o contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000.
Una precisazione importante riguarda l’entità del controllo necessario da parte della Committenza, a cui sarà richiesto di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, “che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua” e che ci sia “l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente”. Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, “il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle”.
Infine, il chiarimento più interessante si legge nell’ultimo periodo della Circolare con cui l’Agenzia ha disposto che “Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti”.
In altre parole, l’Agenzia ha, nella sostanza, messo in stand-by il nuovo impianto sanzionatorio sino al 30 aprile 2020, con l’effetto che i committenti saranno ritenuti responsabili per omesso controllo a partire dal mese di maggio.

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