Search
× Search

Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
RSS
First678911131415Last

Notizie Aiop Nazionale

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni
4430

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha sancito che, ove il datore di lavoro sia in grado di dimostrare che la presenza di un lavoratore generi gravi contrasti o tensioni tali da compromettere l’organizzazione e il regolare buon andamento di una determinata sede, può provvedere al trasferimento per incompatibilità ambientale senza che vengano osservate le particolari garanzie proprie del procedimento disciplinare.
Ed infatti, secondo la Corte, se il trasferimento viene disposto al fine di ovviare a uno stato di “disorganizzazione, disfunzione o conflitto organizzativo interno all’unità produttiva”, questo non ha natura disciplinare, ma “va ricondotto a quelle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa in base all’articolo 2103 cod. civ.”, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento “prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
Alla stregua del cennato principio, la Cassazione, nel giudicare esente da vizi la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha deciso il caso di un dipendente del Ministero degli Affari esteri che, in servizio presso un consolato, era stato richiamato in Italia a seguito della denuncia di alcune carenze e omissioni di cui il lavoratore sarebbe stato responsabile nel rilascio di visti a cittadini stranieri.
In particolare, la Corte territoriale, accogliendo le istanze del Ministero, affermava come la legittimità di un trasferimento per incompatibilità ambientale non richiedesse l’osservanza delle garanzie procedurali preposte all’adozione di sanzioni disciplinari, poiché si trattava di una decisione datoriale indipendente da qualsiasi valutazione in merito alla colpa o responsabilità del lavoratore e, pertanto, criticabile dal lavoratore esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza della scelta, da misurarsi su un piano di natura tecnica, organizzativa e produttiva, dovendo essere attribuita alla necessità organizzativa dell’impresa di non vedere compromesso il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso del lavoratore, nel ribadire il proprio recente orientamento in base al quale, per parlare compiutamente di ragioni organizzative preposte al trasferimento del proprio dipendente, “l’incompatibilità ambientale deve oggettivamente essere idonea a generare disfunzione e disorganizzazione nella struttura aziendale, in base a situazioni soggettive o oggettive proprie del lavoratore o dell’ufficio stesso” (cfr. Cass. n. 10833 del 2017), ha quindi confermato la bontà del trasferimento per incompatibilità ambientale, ritenendo irrilevante che il dipendente fosse o meno sanzionabile per le circostanze che determinavano una simile incompatibilità.
Testo integrale Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019
Previous Article Le novità sul lavoro della settimana
Next Article Controlli sui dati trattati da privati in ambito sanitario
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top