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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha sancito che, ove il datore di lavoro sia in grado di dimostrare che la presenza di un lavoratore generi gravi contrasti o tensioni tali da compromettere l’organizzazione e il regolare buon andamento di una determinata sede, può provvedere al trasferimento per incompatibilità ambientale senza che vengano osservate le particolari garanzie proprie del procedimento disciplinare.
Ed infatti, secondo la Corte, se il trasferimento viene disposto al fine di ovviare a uno stato di “disorganizzazione, disfunzione o conflitto organizzativo interno all’unità produttiva”, questo non ha natura disciplinare, ma “va ricondotto a quelle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa in base all’articolo 2103 cod. civ.”, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento “prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
Alla stregua del cennato principio, la Cassazione, nel giudicare esente da vizi la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha deciso il caso di un dipendente del Ministero degli Affari esteri che, in servizio presso un consolato, era stato richiamato in Italia a seguito della denuncia di alcune carenze e omissioni di cui il lavoratore sarebbe stato responsabile nel rilascio di visti a cittadini stranieri.
In particolare, la Corte territoriale, accogliendo le istanze del Ministero, affermava come la legittimità di un trasferimento per incompatibilità ambientale non richiedesse l’osservanza delle garanzie procedurali preposte all’adozione di sanzioni disciplinari, poiché si trattava di una decisione datoriale indipendente da qualsiasi valutazione in merito alla colpa o responsabilità del lavoratore e, pertanto, criticabile dal lavoratore esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza della scelta, da misurarsi su un piano di natura tecnica, organizzativa e produttiva, dovendo essere attribuita alla necessità organizzativa dell’impresa di non vedere compromesso il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso del lavoratore, nel ribadire il proprio recente orientamento in base al quale, per parlare compiutamente di ragioni organizzative preposte al trasferimento del proprio dipendente, “l’incompatibilità ambientale deve oggettivamente essere idonea a generare disfunzione e disorganizzazione nella struttura aziendale, in base a situazioni soggettive o oggettive proprie del lavoratore o dell’ufficio stesso” (cfr. Cass. n. 10833 del 2017), ha quindi confermato la bontà del trasferimento per incompatibilità ambientale, ritenendo irrilevante che il dipendente fosse o meno sanzionabile per le circostanze che determinavano una simile incompatibilità.
Testo integrale Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019
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