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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato
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Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato

Corte costituzionale, sentenza n. 228 6 dicembre 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Con la sentenza n. 228 depositata il 6 dicembre scorso (allegata), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Puglia che introduceva la figura professionale del «clown di corsia» in violazione del principio secondo cui l’istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato.
La L.r. Puglia n. 60 del 2017, che costituiva il primo intervento normativo in Italia nel campo della clownterapia (definita come terapia del sorriso e costituente una applicazione della gelotologia o scienza del sorriso), è stata ritenuta lesiva della competenza statale in materia di professioni, quindi contraria all’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che stabiliva l'istituzione della figura del «professionista della clownterapia», dei percorsi formativi da seguire, le modalità di erogazione dei corsi di formazione, comprensivi di ore di studio e di tirocinio. Inoltre, veniva istituito un apposito registro regionale in cui sarebbero stati iscritti i «professionisti della clownterapia».
Secondo la Corte: «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui, l'individuazione di nuove figure, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».
La regola costituzionale, inoltre, risulta ancor meglio definita con riferimento alle professioni sanitarie, vista l'approvazione della riforma Lorenzin (legge 3/2018) che ha rinnovato le procedure di riconoscimento relative a nuove professionalità operanti nell'ambito della sanità. Qualsiasi iniziativa avanzata da enti locali per la definizione di nuove figure professionali non sarà legittima costituzionalmente, anche per il mancato rispetto della legge statale. La Corte ricorda, infatti, che la procedura per l'individuazione di nuove professioni sanitarie è stata modificata con l'approvazione della legge Lorenzin (legge 3/2018) che stabilisce come: «L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, previo parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi sanciti in Conferenza stato-regioni».
Sempre secondo i giudici costituzionali, «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già, per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale».
La sentenza si sofferma, inoltre sul tema della formazione, un argomento di competenza residuale delle regioni, negandola in questo caso perché l'attività regionale dovrebbe riferirsi a «figure definite dal legislatore statale» e, quindi, non istituite ex novo da altri enti. 
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