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Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
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Notizie Aiop Nazionale

Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato
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Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato

Corte costituzionale, sentenza n. 228 6 dicembre 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Con la sentenza n. 228 depositata il 6 dicembre scorso (allegata), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Puglia che introduceva la figura professionale del «clown di corsia» in violazione del principio secondo cui l’istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato.
La L.r. Puglia n. 60 del 2017, che costituiva il primo intervento normativo in Italia nel campo della clownterapia (definita come terapia del sorriso e costituente una applicazione della gelotologia o scienza del sorriso), è stata ritenuta lesiva della competenza statale in materia di professioni, quindi contraria all’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che stabiliva l'istituzione della figura del «professionista della clownterapia», dei percorsi formativi da seguire, le modalità di erogazione dei corsi di formazione, comprensivi di ore di studio e di tirocinio. Inoltre, veniva istituito un apposito registro regionale in cui sarebbero stati iscritti i «professionisti della clownterapia».
Secondo la Corte: «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui, l'individuazione di nuove figure, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».
La regola costituzionale, inoltre, risulta ancor meglio definita con riferimento alle professioni sanitarie, vista l'approvazione della riforma Lorenzin (legge 3/2018) che ha rinnovato le procedure di riconoscimento relative a nuove professionalità operanti nell'ambito della sanità. Qualsiasi iniziativa avanzata da enti locali per la definizione di nuove figure professionali non sarà legittima costituzionalmente, anche per il mancato rispetto della legge statale. La Corte ricorda, infatti, che la procedura per l'individuazione di nuove professioni sanitarie è stata modificata con l'approvazione della legge Lorenzin (legge 3/2018) che stabilisce come: «L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, previo parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi sanciti in Conferenza stato-regioni».
Sempre secondo i giudici costituzionali, «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già, per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale».
La sentenza si sofferma, inoltre sul tema della formazione, un argomento di competenza residuale delle regioni, negandola in questo caso perché l'attività regionale dovrebbe riferirsi a «figure definite dal legislatore statale» e, quindi, non istituite ex novo da altri enti. 
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