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Manovra: stanziati 150 milioni, nel triennio 2019/2021, per ridurre le liste d’attesa

Negli ultimi anni, abbiamo avuto modo di rilevare come uno degli effetti più evidenti della costante, progressiva e ingravescente riduzione delle risorse sia stata una delle cause dell'incremento delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Un fenomeno percepito dai cittadini come una forte criticità del Ssn, in quanto compromette l’accessibilità e la fruibilità ai servizi necessari alla tutela della loro salute.

Cambiamento

Fra i più importanti atti governativi di questa complessa stagione si colloca certamente la nota di aggiornamento al DEF in approvazione in Parlamento l’11 ottobre.

Il 10 ottobre le Commissioni Affari Sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato hanno espresso i pareri favorevoli rispetto ai profili di interesse in ambito sanitario. Ciò che qui importa in maniera particolarmente rilevante è quanto contenuto nel parere presentato dal relatore, il Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato Sileri (M5S) sotto due profili.

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Notizie Aiop Nazionale

Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato
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Clownterapia. L'istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato

Corte costituzionale, sentenza n. 228 6 dicembre 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Con la sentenza n. 228 depositata il 6 dicembre scorso (allegata), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Puglia che introduceva la figura professionale del «clown di corsia» in violazione del principio secondo cui l’istituzione di nuove figure professionali è una competenza esclusiva dello Stato.
La L.r. Puglia n. 60 del 2017, che costituiva il primo intervento normativo in Italia nel campo della clownterapia (definita come terapia del sorriso e costituente una applicazione della gelotologia o scienza del sorriso), è stata ritenuta lesiva della competenza statale in materia di professioni, quindi contraria all’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che stabiliva l'istituzione della figura del «professionista della clownterapia», dei percorsi formativi da seguire, le modalità di erogazione dei corsi di formazione, comprensivi di ore di studio e di tirocinio. Inoltre, veniva istituito un apposito registro regionale in cui sarebbero stati iscritti i «professionisti della clownterapia».
Secondo la Corte: «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui, l'individuazione di nuove figure, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».
La regola costituzionale, inoltre, risulta ancor meglio definita con riferimento alle professioni sanitarie, vista l'approvazione della riforma Lorenzin (legge 3/2018) che ha rinnovato le procedure di riconoscimento relative a nuove professionalità operanti nell'ambito della sanità. Qualsiasi iniziativa avanzata da enti locali per la definizione di nuove figure professionali non sarà legittima costituzionalmente, anche per il mancato rispetto della legge statale. La Corte ricorda, infatti, che la procedura per l'individuazione di nuove professioni sanitarie è stata modificata con l'approvazione della legge Lorenzin (legge 3/2018) che stabilisce come: «L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, previo parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi sanciti in Conferenza stato-regioni».
Sempre secondo i giudici costituzionali, «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già, per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale».
La sentenza si sofferma, inoltre sul tema della formazione, un argomento di competenza residuale delle regioni, negandola in questo caso perché l'attività regionale dovrebbe riferirsi a «figure definite dal legislatore statale» e, quindi, non istituite ex novo da altri enti. 
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