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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore
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La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della vexata questio della solidarietà tra committente ed appaltatore, escludendo la possibilità per il lavoratore occupato in un appalto di rivendicare presso l’appaltante crediti diversi da quelli pedissequamente indicati dalla legge. Ed invero, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il lavoratore impiegato in un appalto di opere o di servizi, ove vanti crediti di natura retributiva, previdenziale od assicurativa maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, può indistintamente richiederne il pagamento al committente o all’appaltatore.
Tale regime, ulteriormente gravato per il committente dall’abolizione del beneficio di preventiva escussione, ha reso evidentemente più semplice per il lavoratore ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, ma, al contempo, ha penalizzato le imprese, deresponsabilizzando il debitore principale inadempiente ed esponendo le aziende committenti, usualmente più solide e capienti, al rischio di dover rispondere per morosità altrui, senza poter pretendere che venissero previamente esperiti tutti i tentativi presso il debitore principale.
Tuttavia, nel caso di specie, la Suprema Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza, ha avuto modo di chiarire che l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 va interpretato in maniera rigorosa e, quindi, limitandone l’applicabilità ai soli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, escludendo, ad esempio, che il regime possa applicarsi al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pure relativi allo stesso rapporto di lavoro … tale interpretazione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (si v., ex multiis, Cass., n. 28517 del 2019, n. 10354 del 2016) che in relazione al Decreto Legislativo n. 26 del 2003, articolo 29, comma 2, che detta il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera, ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti ed ha pertanto escluso (civ., Cass., n. 27678 del 2018) l’applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo”.

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