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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore
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La solidarietà tra committente ed appaltatore non include tutti i crediti del lavoratore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33407

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della vexata questio della solidarietà tra committente ed appaltatore, escludendo la possibilità per il lavoratore occupato in un appalto di rivendicare presso l’appaltante crediti diversi da quelli pedissequamente indicati dalla legge. Ed invero, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il lavoratore impiegato in un appalto di opere o di servizi, ove vanti crediti di natura retributiva, previdenziale od assicurativa maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, può indistintamente richiederne il pagamento al committente o all’appaltatore.
Tale regime, ulteriormente gravato per il committente dall’abolizione del beneficio di preventiva escussione, ha reso evidentemente più semplice per il lavoratore ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, ma, al contempo, ha penalizzato le imprese, deresponsabilizzando il debitore principale inadempiente ed esponendo le aziende committenti, usualmente più solide e capienti, al rischio di dover rispondere per morosità altrui, senza poter pretendere che venissero previamente esperiti tutti i tentativi presso il debitore principale.
Tuttavia, nel caso di specie, la Suprema Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza, ha avuto modo di chiarire che l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 va interpretato in maniera rigorosa e, quindi, limitandone l’applicabilità ai soli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, escludendo, ad esempio, che il regime possa applicarsi al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pure relativi allo stesso rapporto di lavoro … tale interpretazione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (si v., ex multiis, Cass., n. 28517 del 2019, n. 10354 del 2016) che in relazione al Decreto Legislativo n. 26 del 2003, articolo 29, comma 2, che detta il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi opera, ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti ed ha pertanto escluso (civ., Cass., n. 27678 del 2018) l’applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo”.

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