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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente
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Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente

Sentenza n. 14371 8.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ricondotto l’appalto caratterizzato da prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto all’utilizzo di beni strumentali (c.d. labour intensive) all’illecita interposizione di manodopera sulla scorta “della sproporzione tra le opere per contratto dovute e i mezzi realmente a disposizione dell’appaltatore….”.
Solo nel 2019, con l’art. 4 della legge n. 157, gli appalti labour intensive hanno trovato un riconoscimento legislativo, definendoli la norma come “caratterizzati da rilevante utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
In tale contesto, si inserisce la sentenza oggi in commento che muove dal ricorso in Cassazione depositato da un lavoratore che instava per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società che ne utilizzava le prestazioni in seno ad un appalto, benché questo fosse stato formalmente inquadrato alle dipendenze di altre società dal maggio 2001 sino al febbraio 2009.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, avevano già respinto le domande del lavoratore, ritenendo che dall’istruttoria fosse emersa la genuinità del contratto di appalto, sulla scorta del principio secondo cui il conferimento di mezzi da parte della società committente rende l’appalto illecito, solo ove questo “sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell'appaltatore”.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ribadito che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.
Di tal che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando l’apporto dell’appaltatore sia del tutto marginale.
Nel caso in parola, la Corte ha rilevato come l’impresa appaltatrice apportasse know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto e, pertanto, ha confermato la precedente decisione e, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.
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