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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente
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Appalti labour intensive. Genuino l’appalto con mezzi del committente

Sentenza n. 14371 8.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ricondotto l’appalto caratterizzato da prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto all’utilizzo di beni strumentali (c.d. labour intensive) all’illecita interposizione di manodopera sulla scorta “della sproporzione tra le opere per contratto dovute e i mezzi realmente a disposizione dell’appaltatore….”.
Solo nel 2019, con l’art. 4 della legge n. 157, gli appalti labour intensive hanno trovato un riconoscimento legislativo, definendoli la norma come “caratterizzati da rilevante utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
In tale contesto, si inserisce la sentenza oggi in commento che muove dal ricorso in Cassazione depositato da un lavoratore che instava per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società che ne utilizzava le prestazioni in seno ad un appalto, benché questo fosse stato formalmente inquadrato alle dipendenze di altre società dal maggio 2001 sino al febbraio 2009.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma, avevano già respinto le domande del lavoratore, ritenendo che dall’istruttoria fosse emersa la genuinità del contratto di appalto, sulla scorta del principio secondo cui il conferimento di mezzi da parte della società committente rende l’appalto illecito, solo ove questo “sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell'appaltatore”.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ribadito che può essere considerato genuino anche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.
Di tal che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando l’apporto dell’appaltatore sia del tutto marginale.
Nel caso in parola, la Corte ha rilevato come l’impresa appaltatrice apportasse know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto e, pertanto, ha confermato la precedente decisione e, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.
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