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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025
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Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025

Deroga al limite di età per i dirigenti medici delle strutture accreditate.

di Marilena Rombolà, Ufficio Giuridico Sanitario, Sede Nazionale

Con la sentenza n. 65/2025 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità per il legislatore regionale, nell’esercizio della propria autonomia legislativa in materia di tutela della salute, di discostarsi dalle previsioni di cui all’art. 15-nonies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, che stabilisce il limite di età per il collocamento a risposo dei dirigenti medici del SSN (a 65 anni ovvero, al fine di maturare 40 anni di servizio, non oltre i 70 anni), nonché all’art. 4, comma 6-bis,  del D.L. n. 215/2023, che deroga a tale limite, ma solo in via provvisoria.

In particolare, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 8 della Legge della Regione Puglia n. 24/2024, che esclude le strutture private accreditate con il SSR e le strutture autorizzate dall’applicazione di detto limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario (previsto per le strutture pubbliche dal citato art. 15-nonies, comma 1 D.lgs. n. 502/1992).

A tal fine, la sentenza ha rilevato l’assenza di previsioni normative statali relative ai limiti di età dei responsabili sanitari all’interno delle strutture di diritto privato, precisando che l’accreditamento “pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro”.

 

La Corte ha inoltre evidenziato come a partire dal 2020 il vincolo imposto dall’art. 15-nonies sia stato ripetutamente derogato dal Legislatore statale – come avvenuto con l’art. 4, comma 6-bis del D.L. n. 215/2023, che ha riconosciuto la possibilità di trattenere o riammettere in servizio i dirigenti medici e sanitari fino al settantaduesimo anno di età, ma fino al 31 dicembre 2025 – a dimostrazione della grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico, ma anche del fatto che il limite di età, a fronte dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi ormai anacronistico.

La stessa AGCM, peraltro, con segnalazione del 24 giugno 2020, aveva stigmatizzato la normativa della Regione Puglia antecedente alla rimozione del limite di età, qualificandola come una “ingiustificata limitazione alla prestazione di servizi professionali da parte di medici” restrittiva dell’offerta di tali servizi.

 

 

 

QUI la sentenza

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