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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025
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Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025

Deroga al limite di età per i dirigenti medici delle strutture accreditate.

di Marilena Rombolà, Ufficio Giuridico Sanitario, Sede Nazionale

Con la sentenza n. 65/2025 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità per il legislatore regionale, nell’esercizio della propria autonomia legislativa in materia di tutela della salute, di discostarsi dalle previsioni di cui all’art. 15-nonies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, che stabilisce il limite di età per il collocamento a risposo dei dirigenti medici del SSN (a 65 anni ovvero, al fine di maturare 40 anni di servizio, non oltre i 70 anni), nonché all’art. 4, comma 6-bis,  del D.L. n. 215/2023, che deroga a tale limite, ma solo in via provvisoria.

In particolare, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 8 della Legge della Regione Puglia n. 24/2024, che esclude le strutture private accreditate con il SSR e le strutture autorizzate dall’applicazione di detto limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario (previsto per le strutture pubbliche dal citato art. 15-nonies, comma 1 D.lgs. n. 502/1992).

A tal fine, la sentenza ha rilevato l’assenza di previsioni normative statali relative ai limiti di età dei responsabili sanitari all’interno delle strutture di diritto privato, precisando che l’accreditamento “pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro”.

 

La Corte ha inoltre evidenziato come a partire dal 2020 il vincolo imposto dall’art. 15-nonies sia stato ripetutamente derogato dal Legislatore statale – come avvenuto con l’art. 4, comma 6-bis del D.L. n. 215/2023, che ha riconosciuto la possibilità di trattenere o riammettere in servizio i dirigenti medici e sanitari fino al settantaduesimo anno di età, ma fino al 31 dicembre 2025 – a dimostrazione della grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico, ma anche del fatto che il limite di età, a fronte dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi ormai anacronistico.

La stessa AGCM, peraltro, con segnalazione del 24 giugno 2020, aveva stigmatizzato la normativa della Regione Puglia antecedente alla rimozione del limite di età, qualificandola come una “ingiustificata limitazione alla prestazione di servizi professionali da parte di medici” restrittiva dell’offerta di tali servizi.

 

 

 

QUI la sentenza

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