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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025
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Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025

Deroga al limite di età per i dirigenti medici delle strutture accreditate.

di Marilena Rombolà, Ufficio Giuridico Sanitario, Sede Nazionale

Con la sentenza n. 65/2025 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità per il legislatore regionale, nell’esercizio della propria autonomia legislativa in materia di tutela della salute, di discostarsi dalle previsioni di cui all’art. 15-nonies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, che stabilisce il limite di età per il collocamento a risposo dei dirigenti medici del SSN (a 65 anni ovvero, al fine di maturare 40 anni di servizio, non oltre i 70 anni), nonché all’art. 4, comma 6-bis,  del D.L. n. 215/2023, che deroga a tale limite, ma solo in via provvisoria.

In particolare, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 8 della Legge della Regione Puglia n. 24/2024, che esclude le strutture private accreditate con il SSR e le strutture autorizzate dall’applicazione di detto limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario (previsto per le strutture pubbliche dal citato art. 15-nonies, comma 1 D.lgs. n. 502/1992).

A tal fine, la sentenza ha rilevato l’assenza di previsioni normative statali relative ai limiti di età dei responsabili sanitari all’interno delle strutture di diritto privato, precisando che l’accreditamento “pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro”.

 

La Corte ha inoltre evidenziato come a partire dal 2020 il vincolo imposto dall’art. 15-nonies sia stato ripetutamente derogato dal Legislatore statale – come avvenuto con l’art. 4, comma 6-bis del D.L. n. 215/2023, che ha riconosciuto la possibilità di trattenere o riammettere in servizio i dirigenti medici e sanitari fino al settantaduesimo anno di età, ma fino al 31 dicembre 2025 – a dimostrazione della grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico, ma anche del fatto che il limite di età, a fronte dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi ormai anacronistico.

La stessa AGCM, peraltro, con segnalazione del 24 giugno 2020, aveva stigmatizzato la normativa della Regione Puglia antecedente alla rimozione del limite di età, qualificandola come una “ingiustificata limitazione alla prestazione di servizi professionali da parte di medici” restrittiva dell’offerta di tali servizi.

 

 

 

QUI la sentenza

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