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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Istituzione della professione sanitaria dell’osteopata
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Istituzione della professione sanitaria dell’osteopata

Decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2021, n. 131

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

Facciamo seguito al comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale vi abbiamo informato con il numero 406 di Informaiop, per segnalare che è stato pubblicato nella G.U. del 29 settembre 2021, n. 233, il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio u.s., n. 131, che entrerà in vigore il prossimo 14 ottobre, con il quale è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre 2020.

L’osteopata, in primo luogo, viene definito nell’accordo allegato al decreto come il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante  (il cui ordinamento didattico verrà definito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute) o titolo equipollente e di iscrizione all’albo professionale, che svolge, in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzione somatiche, non riconducibili a patologie, nell’apparato muscolo scheletrico.

L’accordo, inoltre, definisce gli ambiti di attività e competenza di tale professionista, prevedendo che, ferma restano la diagnosi di competenza medica, l’osteopata, in riferimento alla diagnosi medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, interpreta i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.

L’accordo precisa, altresì, le modalità attraverso le quali l’osteopata opera, che di seguito riportiamo sinteticamente:

  1. pianifica il trattamento osteopatico prevedendo approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali non invasive ed esterne adeguate al paziente ed al contesto clinico
  2. esegue il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente
  3. valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up, condividendoli con il paziente, eventuali caregiver e/o con altri professionisti
  4. promuove azioni educative, anche verso le famiglie dei pazienti e la collettività, ed educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo, pianificandone il percorso anche in collaborazione con altri professionisti
  5. al termine del trattamento verifica la rispondenza tra le metodologie attuate e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale, reindirizzando il paziente al medico quando i sintomi persistono o peggiorano.

L’osteopata, per quanto di interesse per il nostro settore, stabilisce l’accordo, svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, ove siano richieste le sue competenze, in regime di dipendenza o libero professionale, benché nelle premesse si legga che in ambito pubblico l’osteopata potrà operare solo dopo che le relative prestazioni saranno inserite nei LEA e sempre fermo restando l’individuazione delle risorse aggiuntive al FSN.   

Occorrerà, infine, attendere successivo accordo per conoscere i criteri (i) di valutazione dell’esperienza professionale e (ii) per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia.

Rimandiamo, per quanti fossero interessati, alla lettura dell’Accordo allegato al DPR e sopra descritto, consultabile al link indicato in premessa.

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