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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale
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Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 13 marzo 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per essersi questi, nel periodo di sua assenza dal servizio (4 giorni), a seguito di “presunta” malattia, esibito in pubblico svolgendo attività di concertista unitamente ad altre persone nell’ambito di una serata organizzata per una festa patronale.
L’ex dipendente impugnava la risoluzione irrogata ed il Tribunale, in primo grado, confermava la legittimità del provvedimento. Appellatosi, la Corte d’Appello di Genova riformava la sentenza ed annullava il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegra e all’indennità risarcitoria.
La società ricorreva dunque in Cassazione, evidenziando alcuni aspetti rilevanti che il Giudice del gravame non aveva tenuto in debito conto, quali “la fissazione con anticipo delle date delle rappresentazioni; la distanza (45 Km) del luogo del concerto dal luogo di residenza del lavoratore; una foto sul profilo facebook che evidenziava che il lavoratore suonava la fisarmonica in piedi; la durata del periodo di malattia a cavallo della esibizione; l’invito del medico al G. a riguardarsi in ragione dello stato di salute; la prescrizione di medicine che non avrebbero avuto effetto antinfiammatorio e la mancanza di accertamenti specialistici; la circostanza che le mansioni svolte in azienda comportavano un impegno fisico meno gravoso di quello richiesto dall’esibizione. Né poteva attribuirsi valore al certificato medico redatto in base a dichiarazioni del paziente, e senza accertamenti specialistici specifici”.
Gli Ermellini, richiamando altre pronunce della Corte (v. ex plurimis Cass. n. 17625/14), hanno ribadito che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia giustifica il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, laddove l’attività esterna, indipendentemente dall’eventuale retribuzione, sia di per sé sufficiente a far presumere inesistente la malattia, dimostrandone la fraudolenta simulazione. Il licenziamento è altresì legittimo laddove, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione – e il rientro in servizio – del lavoratore. Si configura dunque un illecito disciplinare non solo nel caso in cui dall’attività extralavorativa derivi l’effettiva impossibilità temporanea della ripresa in servizio, ma anche quando la ripresa è concretamente messa in pericolo secondo una valutazione di idoneità da svolgere ex ante.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha sottolineato come erroneamente il giudice dell’appello abbia ritenuto l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore. Ha dunque accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.
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