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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale
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Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 13 marzo 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per essersi questi, nel periodo di sua assenza dal servizio (4 giorni), a seguito di “presunta” malattia, esibito in pubblico svolgendo attività di concertista unitamente ad altre persone nell’ambito di una serata organizzata per una festa patronale.
L’ex dipendente impugnava la risoluzione irrogata ed il Tribunale, in primo grado, confermava la legittimità del provvedimento. Appellatosi, la Corte d’Appello di Genova riformava la sentenza ed annullava il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegra e all’indennità risarcitoria.
La società ricorreva dunque in Cassazione, evidenziando alcuni aspetti rilevanti che il Giudice del gravame non aveva tenuto in debito conto, quali “la fissazione con anticipo delle date delle rappresentazioni; la distanza (45 Km) del luogo del concerto dal luogo di residenza del lavoratore; una foto sul profilo facebook che evidenziava che il lavoratore suonava la fisarmonica in piedi; la durata del periodo di malattia a cavallo della esibizione; l’invito del medico al G. a riguardarsi in ragione dello stato di salute; la prescrizione di medicine che non avrebbero avuto effetto antinfiammatorio e la mancanza di accertamenti specialistici; la circostanza che le mansioni svolte in azienda comportavano un impegno fisico meno gravoso di quello richiesto dall’esibizione. Né poteva attribuirsi valore al certificato medico redatto in base a dichiarazioni del paziente, e senza accertamenti specialistici specifici”.
Gli Ermellini, richiamando altre pronunce della Corte (v. ex plurimis Cass. n. 17625/14), hanno ribadito che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia giustifica il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, laddove l’attività esterna, indipendentemente dall’eventuale retribuzione, sia di per sé sufficiente a far presumere inesistente la malattia, dimostrandone la fraudolenta simulazione. Il licenziamento è altresì legittimo laddove, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione – e il rientro in servizio – del lavoratore. Si configura dunque un illecito disciplinare non solo nel caso in cui dall’attività extralavorativa derivi l’effettiva impossibilità temporanea della ripresa in servizio, ma anche quando la ripresa è concretamente messa in pericolo secondo una valutazione di idoneità da svolgere ex ante.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha sottolineato come erroneamente il giudice dell’appello abbia ritenuto l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore. Ha dunque accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.
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