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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il principio di immutabilità della contestazione e il licenziamento disciplinare
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Il principio di immutabilità della contestazione e il licenziamento disciplinare

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32043 depositata in data 11.12.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento, la sesta sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha affrontato il tema del cd. “principio della immutabilità della contestazione” con riferimento al caso di un dipendente licenziato per aver, con una condotta reiterata nel tempo, posto in essere gravi atti di insubordinazione, aver violato le regole di sicurezza ed essere venuto meno ai suoi doveri di lealtà e fedeltà.
Sulla scorta delle pronunce conformi del Tribunale e della Corte d’Appello di Trieste, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso del lavoratore che instava per la riforma della sentenza per aver la Corte Territoriale, nel valutare la legittimità della risoluzione, preso in considerazione degli elementi fattuali non riportati nella contestazione da cui scaturiva il licenziamento disciplinare.
La Corte di legittimità, sulla scorta di un granitico filone giurisprudenziale, seppur confermando il principio di immutabilità della contestazione che preclude al datore di lavoro di licenziare per motivi diversi da quelli contestati, ha ritenuto che tale istituto non vieti di “considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio”.
In altre parole la Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, evidenziava come, alla stregua del cennato principio, sia possibile per il Giudice prendere in considerazione sia eventi non contestati, che fatti antecedenti ai due anni, al fine di valutare la condotta complessiva del lavoratore e decidere, così, della legittimità di un licenziamento disciplinare.
In particolare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché sono state ritenute rilevanti le condotte precedenti reiterate e i fatti addebitati rivestivano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tali da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario.
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