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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

La circolare INPS sui congedi parentali obbligatori e l’interpello del Ministero sugli appalti e regime di solidarietà
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La circolare INPS sui congedi parentali obbligatori e l’interpello del Ministero sugli appalti e regime di solidarietà

La circolare n.122/2022 INPS che riepiloga l’impianto normativo in merito ai congedi di paternità e congedi parentali sia per i lavoratori dipendenti che autonomi, e l’Interpello n.1/2022 del Ministero del Lavoro su appalti e applicazione del regime di solidarietà del committente

La circolare n.122/2022 dell’INPS interviene sulle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, parentale ed indennità di maternità delle lavoratrici madri autonome. Per quanto riguarda il congedo obbligatorio del padre lavoratore, la circolare riepiloga l’impianto normativo che prevede il diritto alla fruizione di dieci giorni lavorativi, anche non continuativi ma non frazionabili ad ore dai due mesi precedenti al parto fino ai cinque mesi successivi. L’Istituto chiarisce che in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio di tale diritto, tali comportamenti sono puniti con la sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€ e dove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, essi impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle eventuali certificazioni. Nella Circolare l’Istituto chiarisce anche il regime operativo in merito alle disposizioni per il genitore solo, il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Con l’Interpello n.1/2022 il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione del regime di solidarietà del committente sui crediti retributivi e contributivi del lavoratore. Nello specifico è fornito il parere in merito agli obblighi previsti per la tutela dei lavoratori nell’ipotesi di appalti di prestazione di più servizi. In linea generale, il Ministero del Lavoro ribadisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Nell’Interpello, il Ministero riporta che la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003. Tale interpretazione è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”.

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