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La circolare INPS sui congedi parentali obbligatori e l’interpello del Ministero sugli appalti e regime di solidarietà
La circolare n.122/2022 INPS che riepiloga l’impianto normativo in merito ai congedi di paternità e congedi parentali sia per i lavoratori dipendenti che autonomi, e l’Interpello n.1/2022 del Ministero del Lavoro su appalti e applicazione del regime di solidarietà del committente
La circolare n.122/2022 dell’INPS interviene sulle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, parentale ed indennità di maternità delle lavoratrici madri autonome. Per quanto riguarda il congedo obbligatorio del padre lavoratore, la circolare riepiloga l’impianto normativo che prevede il diritto alla fruizione di dieci giorni lavorativi, anche non continuativi ma non frazionabili ad ore dai due mesi precedenti al parto fino ai cinque mesi successivi. L’Istituto chiarisce che in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio di tale diritto, tali comportamenti sono puniti con la sanzione amministrativa da 516€ a 2.582€ e dove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, essi impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle eventuali certificazioni. Nella Circolare l’Istituto chiarisce anche il regime operativo in merito alle disposizioni per il genitore solo, il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Con l’Interpello n.1/2022 il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione del regime di solidarietà del committente sui crediti retributivi e contributivi del lavoratore. Nello specifico è fornito il parere in merito agli obblighi previsti per la tutela dei lavoratori nell’ipotesi di appalti di prestazione di più servizi. In linea generale, il Ministero del Lavoro ribadisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Nell’Interpello, il Ministero riporta che la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003. Tale interpretazione è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”.