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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

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Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Trento e Bolzano
Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
Stefenelli e Bonvicini hanno evidenziato la completa autonomia delle due Province, che presentano un quadro normativo sanitario completamente diverso, con una incidenza del relativo budget dell'ospedalità privata, nel Trentino, del 9%, mentre in Alto Adige del 2,5%.
In entrambi i casi, comunque, si tratta di territori con un settore ospedaliero di diritto pubblico assolutamente preponderante.
La componente di diritto privato, in Trentino, esprime una composizione atipica, con pochi p.l. acuti e molti, invece, di riabilitazione - anche di elevata specializzazione - e di lungodegenza.
In Trentino pesa, comunque, l’incertezza politica che ha portato ad un cambiamento dell’assetto politico del Governo dopo tanti anni.
I presenti hanno, quindi, colto l'occasione per chiedere maggiori informazioni alla Presidente in merito ad alcuni temi di politica associativa, dalla copertura del CCNL del personale dipendente a quello della carenza del personale medico.
É stata, quindi, approfondita l'opportunità del recente accordo di Aiop con il MIUR, per il finanziamento di borse di studio dei medici specializzandi: un tema, questo, che sconta l’assenza di facoltà di medicina sul territorio.
La Presidente Cittadini ha fornito ulteriori informazioni operative per quanto attiene le modalità di accesso alle procedure stabilite con il MIUR, precisando che si tratta di una opportunità e che continua lo studio, da parte della Sede nazionale, di ulteriori canali di reperimento di personale, che potrebbero confluire in AiopJob, il servizio di offerta di personale on line per gli Associati Aiop.
Il lungo incontro si è poi concluso con un momento cordiale di convivialitá nel corso del quale si è avuta la possibilità di conoscersi meglio e di sviluppare relazioni personali.

Veneto
La presenza nel Nord-Est del Paese, si è conclusa con la partecipazione del Presidente Cittadini all'Assemblea Aiop Veneto, il 6 giugno, presso la Sede regionale di Mestre.
Il Presidente regionale, Giuseppe Puntin, ha illustrato, con una lunga introduzione, i recenti provvedimenti regionali di programmazione ospedaliera, in particolare circa quanto questi hanno previsto in materia di PNE e gli strumenti predisposti dalla Sede regionale per supportare operativamente le strutture associate nel far fronte ai criteri definiti dal Programma.
La Presidente Cittadini ha ribadito la disponibilità della Sede nazionale a lavorare in piena e totale sinergia con la Sede regionale veneta ed ha approfondito, quindi, il tema del Patto per la salute 2019-2021, del quale si è appresa la diffusione dell'ultima bozza definita a livello ministeriale, e dalla quale emerge, a causa delle restrizioni UE, la possibilità che vengano meno gli incrementi per il 2020 e il 2021 del Fondo Sanitario, pari a 2 miliardi di euro per il 2020 e 1,5 per il 2021.
Cittadini ha, quindi, annunciato l'avvio di un rapporto di collaborazione istituzionale con Agenas, proprio per la formazione dei professionisti delle strutture Aiop, con le consequenziali valutazioni strategiche che ne può derivare per le singole aziende coinvolte e per il sistema nel suo complesso.
Quello degli outcome clinici – è stato precisato -, è un tema rispetto al quale la Presidente intende lavorare molto, perché ritiene che debba e possa essere un driver di miglioramento proattivo per le strutture, che saranno valutate, in termini di efficienza, rispetto a quello che emergerà dai suddetti dati, così come dimostrato nel convegno nazionale di Como.
Con la medesima società di consulenza, che ha curato l'indagine commissionata ad hoc, si provvederà a mettere a disposizione degli associati, una convenzione per quanti avessero bisogno di una formazione aggiuntiva o una specifica consulenza.
L'incontro, molto partecipato, e il successivo dibattito, sono stati apprezzati dai Soci veneti e il lavori si sono conclusi con un pranzo che è stato, anch’esso, un'opportunità per conoscersi meglio.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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