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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi
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COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi

Se il coniuge è in maternità o cassa integrazione a zero ore, il congedo parentale suppletivo di 15 giorni previsto per l’emergenza Covid-19 non spetta. Al contrario, invece, se è in malattia, ferie o smart working. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nel messaggio n. 1621/2020, a risposta dei quesiti sul nuovo permesso per la cura dei figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche. L’istituto precisa, ancora, che la durata massima di 15 giorni vale per nucleo familiare (entrambi i genitori) e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi ex 104/92 di assistenza ai disabili (sia i tre giorni mensili, sia gli ulteriori dodici per marzo e aprile).

Cura dei figli

Il nuovo congedo può essere fruito da entrambi, ma mai negli stessi giorni e comunque entro il limite (individuale e di coppia) di 15 giorni a famiglia (non per figlio). In presenza di domande di entrambi i genitori per gli stessi giorni, l’Inps accoglierà quella presentata prima. Da tali condizioni deriva una serie di situazioni di compatibilità e incompatibilità (si veda tabella allegata), a cominciare dal fatto che la fruizione è subordinata a che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Disoccupati e non lavoratori
L’Inps precisa che è disoccupato chi sia privo d’impiego e dichiari, tramite DID, l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva proposte dal centro impiego; nonché i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo fino a, rispettivamente, 8.145 e 4.800 euro. Fuori da tali ipotesi, aggiunge l’Inps, si è in presenza di «soggetto non lavoratore»: soggetto non in stato di disoccupazione e nemmeno in possesso di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo. In conclusione, se uno dei due genitori rientra in una di queste ipotesi (disoccupato e/o soggetto non lavoratore), l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19.

Altre assenze convertite in congedo
L’Inps spiega che i dipendenti che non hanno fruito di congedo parentale o suo prolungamento tra il 5 marzo e la fine della chiusura delle scuole, ma che si sono comunque assentati al lavoro (dietro richiesta di permesso o ferie), possono fare domanda di congedo Covid-19 riferita ai periodi pregressi, rispettando ovviamente la durata massima di 15 giorni.

Congedo e altre assenze

Durante il periodo di chiusura delle scuole, il congedo Covid-19 può essere richiesto anche a giorni, come avviene per il congedo parentale, anche alternandolo con attività lavorativa o con altri permessi o congedi (ferie, congedo parentale, permessi n. 104/1992, ecc.). Inoltre, in uno stesso mese si può cumulare il congedo Covid-19 con i tre giorni di permesso mensili e gli altri ulteriori 12 giorni, per marzo e aprile, previsti per l’assistenza a disabili (legge n. 104/1992).

Cessazione lavoro o attività
Se durante la fruizione del congedo Covid-19 interviene la cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore (dipendente o autonoma), la fruizione del congedo viene interrotta alla data di cessazione dell’occupazione.

Ammortizzatori
La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione, da parte dell’altro genitore, di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd, ecc.) per «riduzione» attività lavorativa; mentre non lo è se c’è «sospensione» dell’attività (zero ore). Lo stesso lavoratore in cassa integrazione, inoltre, può fruire del congedo Covid-19 per le giornate di attività.
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