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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi
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COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi

Se il coniuge è in maternità o cassa integrazione a zero ore, il congedo parentale suppletivo di 15 giorni previsto per l’emergenza Covid-19 non spetta. Al contrario, invece, se è in malattia, ferie o smart working. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nel messaggio n. 1621/2020, a risposta dei quesiti sul nuovo permesso per la cura dei figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche. L’istituto precisa, ancora, che la durata massima di 15 giorni vale per nucleo familiare (entrambi i genitori) e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi ex 104/92 di assistenza ai disabili (sia i tre giorni mensili, sia gli ulteriori dodici per marzo e aprile).

Cura dei figli

Il nuovo congedo può essere fruito da entrambi, ma mai negli stessi giorni e comunque entro il limite (individuale e di coppia) di 15 giorni a famiglia (non per figlio). In presenza di domande di entrambi i genitori per gli stessi giorni, l’Inps accoglierà quella presentata prima. Da tali condizioni deriva una serie di situazioni di compatibilità e incompatibilità (si veda tabella allegata), a cominciare dal fatto che la fruizione è subordinata a che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Disoccupati e non lavoratori
L’Inps precisa che è disoccupato chi sia privo d’impiego e dichiari, tramite DID, l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva proposte dal centro impiego; nonché i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo fino a, rispettivamente, 8.145 e 4.800 euro. Fuori da tali ipotesi, aggiunge l’Inps, si è in presenza di «soggetto non lavoratore»: soggetto non in stato di disoccupazione e nemmeno in possesso di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo. In conclusione, se uno dei due genitori rientra in una di queste ipotesi (disoccupato e/o soggetto non lavoratore), l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19.

Altre assenze convertite in congedo
L’Inps spiega che i dipendenti che non hanno fruito di congedo parentale o suo prolungamento tra il 5 marzo e la fine della chiusura delle scuole, ma che si sono comunque assentati al lavoro (dietro richiesta di permesso o ferie), possono fare domanda di congedo Covid-19 riferita ai periodi pregressi, rispettando ovviamente la durata massima di 15 giorni.

Congedo e altre assenze

Durante il periodo di chiusura delle scuole, il congedo Covid-19 può essere richiesto anche a giorni, come avviene per il congedo parentale, anche alternandolo con attività lavorativa o con altri permessi o congedi (ferie, congedo parentale, permessi n. 104/1992, ecc.). Inoltre, in uno stesso mese si può cumulare il congedo Covid-19 con i tre giorni di permesso mensili e gli altri ulteriori 12 giorni, per marzo e aprile, previsti per l’assistenza a disabili (legge n. 104/1992).

Cessazione lavoro o attività
Se durante la fruizione del congedo Covid-19 interviene la cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore (dipendente o autonoma), la fruizione del congedo viene interrotta alla data di cessazione dell’occupazione.

Ammortizzatori
La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione, da parte dell’altro genitore, di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd, ecc.) per «riduzione» attività lavorativa; mentre non lo è se c’è «sospensione» dell’attività (zero ore). Lo stesso lavoratore in cassa integrazione, inoltre, può fruire del congedo Covid-19 per le giornate di attività.
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