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Notizie dalla Liguria

StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità

Accelerare e facilitare l'introduzione di soluzioni innovative nelle case di cura e favorire la contaminazione tra startup e aziende ospedaliere private. Con questo
obiettivo, l'Aiop Giovani, guidato dal suo Presidente nazionale Michele Nicchio, lancia la call 'StartAiop', in collaborazione con ComoNExT e Digital Magics. La chiamata è rivolta a tutte le startup che abbiano sviluppato soluzioni innovative applicabili al settore della sanità ed è mirata anche a favorire il contatto, attraverso un percorso di open innovation, tra le startup e le gli associati all'Aiop.

55ª Assemblea Generale AIOP. Programmi e orari

Facendo seguito a quanto già comunicato dal Presidente nazionale Barbara Cittadini e dal Presidente Aiop Giovani Michele Nicchio, trasmettiamo i dettagli delle giornate assembleari di Como (9-11 maggio 2019).
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi
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COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi

Se il coniuge è in maternità o cassa integrazione a zero ore, il congedo parentale suppletivo di 15 giorni previsto per l’emergenza Covid-19 non spetta. Al contrario, invece, se è in malattia, ferie o smart working. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nel messaggio n. 1621/2020, a risposta dei quesiti sul nuovo permesso per la cura dei figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche. L’istituto precisa, ancora, che la durata massima di 15 giorni vale per nucleo familiare (entrambi i genitori) e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi ex 104/92 di assistenza ai disabili (sia i tre giorni mensili, sia gli ulteriori dodici per marzo e aprile).

Cura dei figli

Il nuovo congedo può essere fruito da entrambi, ma mai negli stessi giorni e comunque entro il limite (individuale e di coppia) di 15 giorni a famiglia (non per figlio). In presenza di domande di entrambi i genitori per gli stessi giorni, l’Inps accoglierà quella presentata prima. Da tali condizioni deriva una serie di situazioni di compatibilità e incompatibilità (si veda tabella allegata), a cominciare dal fatto che la fruizione è subordinata a che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Disoccupati e non lavoratori
L’Inps precisa che è disoccupato chi sia privo d’impiego e dichiari, tramite DID, l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva proposte dal centro impiego; nonché i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo fino a, rispettivamente, 8.145 e 4.800 euro. Fuori da tali ipotesi, aggiunge l’Inps, si è in presenza di «soggetto non lavoratore»: soggetto non in stato di disoccupazione e nemmeno in possesso di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo. In conclusione, se uno dei due genitori rientra in una di queste ipotesi (disoccupato e/o soggetto non lavoratore), l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19.

Altre assenze convertite in congedo
L’Inps spiega che i dipendenti che non hanno fruito di congedo parentale o suo prolungamento tra il 5 marzo e la fine della chiusura delle scuole, ma che si sono comunque assentati al lavoro (dietro richiesta di permesso o ferie), possono fare domanda di congedo Covid-19 riferita ai periodi pregressi, rispettando ovviamente la durata massima di 15 giorni.

Congedo e altre assenze

Durante il periodo di chiusura delle scuole, il congedo Covid-19 può essere richiesto anche a giorni, come avviene per il congedo parentale, anche alternandolo con attività lavorativa o con altri permessi o congedi (ferie, congedo parentale, permessi n. 104/1992, ecc.). Inoltre, in uno stesso mese si può cumulare il congedo Covid-19 con i tre giorni di permesso mensili e gli altri ulteriori 12 giorni, per marzo e aprile, previsti per l’assistenza a disabili (legge n. 104/1992).

Cessazione lavoro o attività
Se durante la fruizione del congedo Covid-19 interviene la cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore (dipendente o autonoma), la fruizione del congedo viene interrotta alla data di cessazione dell’occupazione.

Ammortizzatori
La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione, da parte dell’altro genitore, di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd, ecc.) per «riduzione» attività lavorativa; mentre non lo è se c’è «sospensione» dell’attività (zero ore). Lo stesso lavoratore in cassa integrazione, inoltre, può fruire del congedo Covid-19 per le giornate di attività.
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