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Notizie dalla Liguria

Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini

Workshop Aiop - Genova, 10 aprile 2019

Valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito di un Sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico. È l’obiettivo del workshop organizzato da Aiop “Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa”, che si è tenuto a Genova il 10 aprile.

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi
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COVID 19 - Quesiti in materia di congedi suppletivi

Se il coniuge è in maternità o cassa integrazione a zero ore, il congedo parentale suppletivo di 15 giorni previsto per l’emergenza Covid-19 non spetta. Al contrario, invece, se è in malattia, ferie o smart working. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inps nel messaggio n. 1621/2020, a risposta dei quesiti sul nuovo permesso per la cura dei figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche. L’istituto precisa, ancora, che la durata massima di 15 giorni vale per nucleo familiare (entrambi i genitori) e non per figlio, e che è cumulabile con i permessi ex 104/92 di assistenza ai disabili (sia i tre giorni mensili, sia gli ulteriori dodici per marzo e aprile).

Cura dei figli

Il nuovo congedo può essere fruito da entrambi, ma mai negli stessi giorni e comunque entro il limite (individuale e di coppia) di 15 giorni a famiglia (non per figlio). In presenza di domande di entrambi i genitori per gli stessi giorni, l’Inps accoglierà quella presentata prima. Da tali condizioni deriva una serie di situazioni di compatibilità e incompatibilità (si veda tabella allegata), a cominciare dal fatto che la fruizione è subordinata a che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Disoccupati e non lavoratori
L’Inps precisa che è disoccupato chi sia privo d’impiego e dichiari, tramite DID, l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva proposte dal centro impiego; nonché i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo fino a, rispettivamente, 8.145 e 4.800 euro. Fuori da tali ipotesi, aggiunge l’Inps, si è in presenza di «soggetto non lavoratore»: soggetto non in stato di disoccupazione e nemmeno in possesso di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo. In conclusione, se uno dei due genitori rientra in una di queste ipotesi (disoccupato e/o soggetto non lavoratore), l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19.

Altre assenze convertite in congedo
L’Inps spiega che i dipendenti che non hanno fruito di congedo parentale o suo prolungamento tra il 5 marzo e la fine della chiusura delle scuole, ma che si sono comunque assentati al lavoro (dietro richiesta di permesso o ferie), possono fare domanda di congedo Covid-19 riferita ai periodi pregressi, rispettando ovviamente la durata massima di 15 giorni.

Congedo e altre assenze

Durante il periodo di chiusura delle scuole, il congedo Covid-19 può essere richiesto anche a giorni, come avviene per il congedo parentale, anche alternandolo con attività lavorativa o con altri permessi o congedi (ferie, congedo parentale, permessi n. 104/1992, ecc.). Inoltre, in uno stesso mese si può cumulare il congedo Covid-19 con i tre giorni di permesso mensili e gli altri ulteriori 12 giorni, per marzo e aprile, previsti per l’assistenza a disabili (legge n. 104/1992).

Cessazione lavoro o attività
Se durante la fruizione del congedo Covid-19 interviene la cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore (dipendente o autonoma), la fruizione del congedo viene interrotta alla data di cessazione dell’occupazione.

Ammortizzatori
La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione, da parte dell’altro genitore, di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd, ecc.) per «riduzione» attività lavorativa; mentre non lo è se c’è «sospensione» dell’attività (zero ore). Lo stesso lavoratore in cassa integrazione, inoltre, può fruire del congedo Covid-19 per le giornate di attività.
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